Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 11 luglio 2025, n. 761

di Fabio Pace | 11 Luglio 2025
Rassegna di giurisprudenza 11 luglio 2025, n. 761

Secondo l’Agenzia, il coinvolgimento della società in una frode fiscale e le violazioni penalmente rilevanti dei soci configurano le ragioni di indifferibilità e urgenza previste dalla norma, senza necessità del collegamento funzionale tra la notifica dell’avviso di accertamento e l’emersione della notizia di reato.
Il differimento della notifica degli atti impositivi di cui all’art. 157 del D.L. n. 34/2020 è stabilito a vantaggio dei contribuenti, perché possano ricevere la notizia quando non si trovassero più nella difficoltà determinata dalle limitazioni conseguenti alla pandemia. Il potere dell’A.F. di anticipare la notifica, in caso di indifferibilità e urgenza, va collegato tra l’altro alla qualificazione delittuosa e/o fraudolenta della condotta, con conseguente pericolo di una perdita fiscale per l’Erario o, comunque, per la necessità di circoscriverne gli effetti pregiudizievoli, restando indifferente il fatto che per quei fatti sia già avviata un’indagine penale.
Con gli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci veniva contestata anche l’integrazione del reato di infedele dichiarazione ex art. 4 D.Lgs. n. 74/2000, per il quale l’Ufficio, ai sensi dell’art. 331  c.p.p., ha proceduto ad effettuare la relativa comunicazione all’autorità giudiziaria.
Circa le ragioni che giustificano l’anticipazione della notifica in deroga alle disposizioni di cui alla legge n. 212/2000, può essere sufficiente, se specificamente riferita al contribuente e al rapporto tributario controverso, l’allegazione della sua partecipazione a una frode ai danni dell’Erario (Cass. 7 settembre 2018, n. 21815; ord., 2 luglio 2018, n. 17211ord., 2 luglio 2018, n. 17211; ord., 24 giugno 2014, n. 14287ord., 24 giugno 2014, n. 14287; 5 febbraio 2014, n. 2587).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'Agenzia può anticipare la notifica degli atti impositivi in caso di frode fiscale e violazioni penali, anche senza collegamento funzionale con l'emersione della notizia di reato.