L’Ufficio ritiene che una società in house mandataria senza rappresentanza della Regione non abbia il potere di disporre degli interessi attivi bancari, che spetterebbero alla Regione e non alla società per diritto proprio.
Ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 917/1986, in tema di redditi di capitale costituiti da interessi attivi sulle somme di danaro depositate in conti correnti bancari, la nozione di possesso del reddito si identifica con la disponibilità materiale del capitale e degli interessi e con la possibilità di gestire l'uno e gli altri in nome e per conto proprio.
Solo se si può riconoscere in capo alla società il possesso del reddito, cioè degli interessi attivi bancari maturati su c/c intestati alla società, è corretta la tassazione alla fonte con ritenuta da parte delle banche.
E’ impossibile inglobare in un'unica nozione, valevole nel diritto tributario, le molteplici e plurime ipotesi di redditi previste. L'art. 1 del TUIR prevede, quale presupposto dell'imposta sui redditi, il possesso di redditi di denaro o in natura, rientranti nelle categorie indicate nell'art. 6, dove i redditi sono classificati in: fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d'impresa e diversi.
Nella specie, si discute di reddito di capitale, trattandosi di reddito prodotto, in forma di interessi attivi, dalle somme di danaro giacenti sui c/c intestati alla società, dove il possesso del reddito si identifica nella disponibilità delle somme di denaro (gli interessi), consistente nella possibilità di gestirle in nome e per conto proprio. Tale facoltà deriva alla società, mandataria senza rappresentanza della Regione, non solo dal fatto di essere titolare dei rapporti di deposito bancario in c/c, ovvero della fonte produttiva del reddito ex art. 44, comma 1, lett. a), del TUIR, ma anche dalle norme delle convenzioni tra Regione e società, secondo cui era riconosciuta a quest'ultima la facoltà di gestire le risorse assegnatele e le liquidità con diversi impieghi.
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