Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 27 giugno 2025, n. 759

27 Giugno 2025
Rassegna di giurisprudenza 27 giugno 2025, n. 759

Con avvisi di accertamento, è stata contestata la debenza di una maggiore IMU sul presupposto che le agevolazioni invocate non fossero applicabili a terreni edificatori. Si eccepisce che la documentazione prodotta dimostrava, invece, la sussistenza dei requisiti per applicare i benefici richiesti.
La deroga è sancita dalla seconda parte dell’art. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 504/1992. La disposizione dell'art. 2, lett. b), attiene alla natura oggettiva del fondo, che deve considerarsi agricolo, ai fini dell’applicazione dell'IMU, in quanto ricorrano tre condizioni: il possesso dei terreni da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale; la diretta conduzione degli stessi da parte di tali soggetti; la persistenza dell'utilizzazione agro-silvopastorale, con l'esercizio di attività dirette alla coltivazione. Ricorrendo tali presupposti, il terreno soggiace a IMU in relazione al suo valore catastale, dovendosi prescindere dalla sua obiettiva potenzialità edilizia, per ciascuno dei contitolari dei diritti dominicali. Lo sfruttamento edilizio è, infatti, incompatibile con la permanente destinazione a scopi agricoli, sia per il comproprietario coltivatore diretto, che per gli altri.
Nella specie, si sarebbe dovuto accertare se l'immobile in oggetto fosse interamente posseduto e condotto, esercitandovi attività agricola, da un soggetto che ne è comproprietario e che possiede i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 504/1992, in quanto l'agevolazione fiscale, essendo correlata a un requisito, lo svolgimento di attività agricola, che è incompatibile con la possibilità di sfruttamento edificatorio dell'area, ha carattere oggettivo anche a favore degli altri comproprietari (Cass., Sez. 5, ord. 8 luglio 2019, n. 18302).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Contestata debenza IMU su terreni edificatori. Deroga sancita dall'art. 2, lett. b), D.Lgs. n. 504/1992 per terreni agricoli, non edificabili. Agevolazioni legate all'attività agricola e incompatibili con sfruttamento edilizio.