Un contribuente eccepisce la tempestività dell'impugnazione dell'atto di intimazione, anche se avvenuta oltre 60 giorni dopo la notifica della cartella presupposta, in quanto la notifica della cartella di pagamento non impedisce l'impugnazione della successiva intimazione di pagamento per vizi propri.
L'intimazione di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri e, quindi, qualora segua a una cartella di pagamento regolarmente notificata e non opposta, non può essere contestata per ragioni che attengono a tale cartella. Tuttavia, l'A.F. è tenuta a fare valere i suoi crediti nel rispetto dei termini di prescrizione. Nell'ipotesi che tali termini non siano rispettati e che la prescrizione maturi dopo la notifica della cartella di pagamento, il contribuente può contestare l'estinzione della pretesa fiscale, opponendo l'intimazione di pagamento (Cass. sent. 23 ottobre 2020, n. 23227; Cass. ord. 28 dicembre 2022, n. 37914).
Nella specie, il ricorso era ammissibile, poiché notificato entro 60 giorni dalla notifica dell’intimazione, a prescindere dall'eventuale notifica della cartella presupposta e vagliare i mezzi di gravame afferenti ai vizi propri dell'atto impugnato, quale l'estinzione dell'obbligazione per decorso dei termini di prescrizione.
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