Un contribuente deduce l’omessa produzione della PEC di consegna attestante l'identità di busta e produzioni tra i tentativi di deposito erronei e la successiva corretta (ma tardiva) iscrizione a ruolo.
In tema di processo telematico, ogni tentativo di deposito genera una PEC di esito controlli, ma solo la PEC di consegna - che viene rilasciata dal gestore PEC del Ministero della giustizia nel momento in cui il messaggio, contenente la busta telematica, è ricevuto nella casella PEC di detto Ministero - contiene il messaggio di invio con relativa busta allegata. Pertanto, ogni qual volta sia in contestazione la tempestività del deposito di un atto, non è sufficiente allegare e produrre la PEC di esito controlli, ma è necessario allegare e produrre (nel formato .msg o nel formato .eml) la PEC di consegna, in quanto solo l'esame di detta PEC consente di verificare che cosa e quando sia stato depositato.
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