L’Agenzia osserva che i debiti sono deducibili dalla base imponibile dell’imposta di successione a condizione che esistano alla data di apertura della successione e risultino da atto scritto di data certa anteriore.
In tema di imposta di successione, è ammessa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20, commi 1 e 2, e 23, comma 4, del D.Lgs. n. 346/1990, la deducibilità della passività non dichiarata, il cui fatto generativo sia antecedente alla morte del de cuius, anche se il suo accertamento e la sua quantificazione intervengano con sentenza definitiva successiva alla morte, e sempre che l’interessato ne dimostri l’esistenza, con le modalità previste dallo stesso art. 23, nei 6 mesi successivi alla definitività.
Il termine per presentare l’istanza di rimborso dell’imposta pagata senza tenere conto della passività decorre, ex art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 346/1990, dalla definitività della sentenza.
Affermare che la deducibilità del debito è legittimata solo se all’apertura della successione è dimostrata l’insolvibilità del debitore principale o l’impossibilità di esercitare l’azione di regresso significa sostenere che il debito derivante da insolvibilità successiva o la successiva impossibilità di esercitare il regresso non depauperano il patrimonio ereditario, perché non sono attuali, venendo in essere dopo la morte del de cuius (Cass., Sez. 2, 9 novembre 2021, n. 32804). Al contrario, il debito del de cuius esistente all’apertura della successione, ma determinato dopo nel suo ammontare da provvedimento definitivo, esiste ed è attuale prima della morte, e per ciò solo può essere dedotto, ex art. 23, comma 4, anche se quantificato dopo.
La ripartizione dei debiti e pesi ereditari tra coeredi in proporzione alle quote opera per quelli presenti nel patrimonio del de cuius alla morte e per quelli sorti in immediata conseguenza della successione ereditaria e non anche per i debiti venuti occasionalmente a esistenza dopo la morte per la condotta degli eredi, che non adempiano a obbligazioni che traggono i presupposti remoti da atti o fatti riconducibili alla sfera patrimoniale del defunto (Cass., Sez. 2, 11 aprile 2013, n. 8900). Ciò non vale per i debiti rivenienti dal de cuius.
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati