Alla richiesta di pagamento dei canoni la società conduttrice oppone contro-domanda, chiedendo al giudice di ridurre del 50% i canoni dovuti nel periodo di “lockdown”, data l’incidenza delle misure di contrasto dell’emergenza Covid-19 sull’attività commerciale esercitata nei locali locati, soggetta a chiusura.
In tema di contratti a esecuzione continuata, periodica o differita, l’art. 91, comma 1, del D.L. n. 18/2020 (cd. decreto “Cura Italia”), rileva ai fini del giudizio di imputabilità dell’inadempimento nelle fattispecie di responsabilità contrattuale, attribuendo all’impedimento derivante dal rispetto delle misure anti-Covid la natura di impedimento non prevedibile né superabile con la diligenza richiesta al debitore e, quindi, di causa non imputabile dell’inesecuzione della prestazione, liberandolo dall’obbligo di risarcimento del danno ed escludendo la legittimazione della controparte all’azione di risoluzione per inadempimento; dalla norma in esame, invece, non può derivare un diritto potestativo giudiziale di ottenere la riduzione della prestazione dovuta in esecuzione di un rapporto contrattuale a prestazioni corrispettive e a esecuzione continuata o periodica per effetto dell’incidenza su tale rapporto delle citate misure restrittive anti-pandemiche, dato che, stante il principio di tipicità dei rimedi giudiziali potestativi diretti a suscitare sentenze di carattere costitutivo (art. 2908 c.c.), un potere conservativo di riduzione a equità della prestazione va riconosciuto alla parte eccessivamente onerata solo in caso di contratto a titolo gratuito (art. 1468 c.c.), mentre, altrimenti, la parte resta legittimata all’azione di risoluzione per eccesiva onerosità sopravvenuta, spettando in tale caso alla controparte che intenda evitare lo scioglimento del rapporto contrattuale un diritto potestativo di rettifica (da esercitarsi mediante negozio giuridico unilaterale e recettizio), analogo a quello previsto in tema di contratto annullabile per errore (art. 1432 c.c.) e di contratto rescindibile (art. 1450 c.c.) e fondato sul principio di conservazione del contratto, avente a oggetto la riduzione a equità non della singola prestazione, ma, più in generale, del contenuto del contratto (art. 1467, terzo comma, c.c.), per ripristinarne l’originario equilibrio.
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