
L'Agenzia ha emesso avviso di accertamento nei confronti di una società con sede all’estero. L'atto era notificato alla persona fisica indicata quale rappresentante fiscale di soggetto non residente, che impugnava l'atto quale destinatario, negando il potere rappresentativo della società.
La persona fisica cui sia stato notificato un atto impositivo, il quale non rechi nessuna pretesa tributaria (neppure in via solidale o sanzionatoria) nei suoi confronti, essendo intestato e diretto solo nei riguardi di una società, non è legittimata a impugnarlo in proprio, neanche per negare di possedere la qualità e il potere rappresentativo in ragione dei quali gli è stata indirizzata la notifica dell’atto stesso.
L’eventuale difetto della "legitimatio ad causam", cioè il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 10 maggio 2010, n. 11284); la sua esistenza è da riscontrare solo alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo dall’effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, che si riferisce al merito della stessa (Cass. 27 giugno 2011, n. 14177; 12 agosto 2016, n. 17092; 27 marzo 2017, n. 7776).
La mera ricezione della notificazione di un atto impositivo, inequivocabilmente diretto e intestato a un soggetto diverso, non legittima, di per sé sola, il ricevente all'impugnazione dell'atto notificatogli.
L'interesse del (supposto) amministratore a impugnare in proprio l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società non può individuarsi dall'esposizione dell'amministratore a responsabilità o sanzioni per violazioni imputabili alla società amministrata, trattandosi di ipotesi di responsabilità che trovano la loro fonte immediata nella violazione di obblighi inerenti alla carica rivestita e che vanno accertati dall'Ufficio, in presenza dei relativi presupposti, con specifico atto, avverso il quale l'amministratore potrà svolgere le sue difese, inclusa quella relativa all'insussistenza della supposta qualità (Cass. 21 ottobre 2021, n. 29474).

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