Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 20 giugno 2025, n. 758

di Fabio Pace | 20 Giugno 2025
Rassegna di giurisprudenza 20 giugno 2025, n. 758

Si eccepisce che una ONLUS è esente dall’imposta di successione e non identificabile quale coobbligato all’imposta, seppure erede.
In tema di imposta sulle successioni, anche prima dell’entrata in vigore dell’art. 7 della legge n. 104/2024 (che ha introdotto il comma 5-bis all’art. 36 del D.Lgs. n. 346/1990), l’erede (nella specie, prima, ONLUS e, poi, ente del Terzo settore), beneficiario dell’esenzione prevista dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 346/1990, confermata dall’art. 89, comma 7, del D.Lgs. n. 117/2017, e rinnovata dall’art. 82, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017, non è soggetto a responsabilità solidale per l’imposta dovuta dagli altri eredi o dai legatari ai sensi dell’art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 346/1990, essendo altrimenti vanificata la ratio legis di escluderne la soggettività passiva a qualsiasi titolo per l’obbligazione tributaria.
Nella specie, l’Agenzia, pur riconoscendo l’esenzione, non ha escluso la responsabilità solidale ex art. 36, comma 1, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, per l’imposta dovuta da un erede sul legato di rendita vitalizia.
L’esenzione prevista per i lasciti ereditari a favore degli enti no profit dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 346/1990, sarebbe vanificata dalla persistenza residuale a loro carico della responsabilità solidale per l’imposta dovuta sui legati disposti dal de cuius a favore di terzi, contraddicendo la ratio legis di preservare tale categoria di beneficiari dall’incidenza a qualsiasi titolo della pretesa impositiva.
Ciò è indirettamente confermato dalla previsione dell’art. 7della legge n. 104/2024, che, al fine di esonerare gli ETS dal regime di solidarietà passiva in materia di imposta sulle successioni e donazioni, all'art. 36 del D.Lgs. n. 346/1990 ha introdotto il comma 5-bis, stabilendo che il regime di responsabilità solidale non si applica ai beneficiari di trasferimenti non soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale ai sensi dell'art. 3 del decreto stesso e dell'art. 82, comma 2, del codice del Terzo settore.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'ONLUS è esente dall'imposta di successione e non è coobbligata all'imposta come erede, confermando l'esenzione prevista dalla legge.