In tema di interpretazione della disciplina dello scudo fiscale, l'Agenzia assume che sarebbe ostativo all'accesso ai relativi benefici l'inizio di ogni tipo di attività di accertamento tributario.
In tema di scudo fiscale, l'art. 14, comma 7, del D.L. n. 350/2001, non consente al contribuente di accedere ai benefici d'imposta previsti per il rimpatrio delle attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato, giusta il richiamo operato dall'art. 13-bis del D.L. n. 78/2009, quando, alla data di presentazione dell'apposita dichiarazione riservata, è stata già constatata una violazione in materia di detenzioni finanziarie all'estero o, comunque, sono già iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo, di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza.
L’ultima preclusione è limitata ai casi in cui l'accertamento in corso riguardi la stessa materia delle detenzioni all'estero, essendo irragionevole un riferimento a ogni tipo di indagine fiscale, che comporterebbe un limite al beneficio ante contestazione più stringente di quello previsto quando la violazione è già stata contestata.
La norma ritaglia un perimetro di inaccessibilità ai benefici del rimpatrio che comprende i casi sia di violazione già contestata, sia di solo avvio di un accertamento che possa condurre alla contestazione. Nel primo caso, osta ai benefici il fatto che la violazione riguardi le attività finanziarie all'estero.
Gli esiti degli accertamenti non sono sempre preventivabili, ma è proprio questa la ragione per la quale, in presenza di accertamenti generici, l'accesso ai benefici è precluso solo dal fatto che gli stessi siano poi sfociati in una contestazione pertinente alla specifica materia. Altrimenti, tale preclusione resterebbe priva di significato, essendo sufficiente il pregresso avvio di un accertamento generico a privare dei suoi effetti la dichiarazione riservata; essa, invece, si spiega proprio con riferimento ai casi in cui un accertamento a più largo raggio consenta, nel corso delle operazioni, di delineare una violazione più definita, che deve essere contestata al contribuente per bloccare l'accesso al beneficio.
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