Le Sezioni Unite civili si sono pronunciate in relazione alla questione dell’applicabilità delle modifiche apportate all’art. 380-bis c.p.c. dal D.Lgs n. 164/2024 ai giudizi pendenti.
L’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.Lgs n. 164/2024 e, di conseguenza, la soppressione del requisito della nuova procura speciale, si applica anche ai giudizi di cassazione introdotti con ricorso notificato prima del 1° gennaio 2023 ove, a tale data, non siano state fissate l’adunanza camerale o l’udienza pubblica, essendo le disposizioni processuali del D.Lgs. n. 164/2024, per la loro particolare funzione correttiva e/o integrativa, destinate a saldarsi a quelle del D.Lgs. n. 149/2022, completando l’intervento di riforma con norme rivolte a correggerne e integrarne le previsioni e dovendosi preferire l’interpretazione orientata a non differenziare l’entrata in vigore delle modifiche adottate dal D.Lgs. n. 164/2024 rispetto alle corrispondenti previsioni del giudizio di legittimità, introdotte dal decreto Cartabia.
Per il principio tempus regit actum, l’applicabilità della modifica nell’ambito dei giudizi in corso va, tuttavia, limitata ai soli atti posti in essere dopo l’entrata in vigore delle disposizioni modificative, dovendo intendersi per “actus”, con riferimento all’art. 380-bis c.p.c., l’istanza di decisione, che, se formulata in relazione ai procedimenti in cui al 26 novembre 2024 - data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 164/2024 - era già scaduto il termine di 40 giorni dalla comunicazione della proposta di definizione per chiedere la decisione, doveva essere corredata da una nuova procura speciale. Nei procedimenti di definizione accelerata, il cui termine per chiedere la decisione sia scaduto dopo il 26 novembre 2024, deve applicarsi la nuova formulazione dell’art. 380-bis c.p.c., ormai in vigore e, quindi, l’eventuale carenza della nuova procura speciale non ostacola l’esame e la decisione del ricorso in adunanza camerale o in pubblica udienza, essendo superflua una nuova istanza che, dato il mutato quadro normativo, non chiederebbe il deposito di una nuova procura.
Nei processi cui si applica la precedente formulazione dell’art. 380-bis c.p.c., la mancanza della nuova procura conduce a una pronuncia di estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c. - con possibilità di proporre istanza ai sensi dell’art. 391, comma terzo, c.p.c. per la verifica sulla regolarità della statuizione adottata - per un impedimento di carattere processuale (la mancanza di una rituale richiesta di decisione) intervenuto in una fase successiva alla proposta stessa, non potendosi ritenere che la causa sia stata definita in conformità alla proposta di manifesta inammissibilità, improcedibilità e infondatezza ai sensi del terzo comma dell’art. 380-bis c.p.c., atteso che non può logicamente sussistere conformità tra la soluzione prospettata nella proposta e l’esito del giudizio determinato dall’assenza di un successivo requisito formale, che condiziona la possibilità di ottenere la decisione, esito che necessariamente prescinde dalle ragioni della proposta.
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