Si contesta la mancata considerazione della disciplina dettata in materia di tassazione del reddito di lavoro dipendente dalla convenzione bilaterale Italia-Repubblica Ceca.
In tema di tassazione del reddito di lavoro dipendente prestato in Stato contraente diverso da quello di residenza, l'art. 15, par. 1, della convenzione fra Italia e Repubblica Ceca prevede la potestà impositiva concorrente, e non esclusiva, dello Stato della fonte, come si evince dal fatto che l'avverbio "soltanto" è utilizzato nel primo periodo della norma - riguardante i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, percepiti dal soggetto fiscalmente residente in uno dei due Stati contraenti, a titolo di corrispettivo dell'attività di lavoro dipendente ivi svolta - e non anche nel secondo (Cass. sent. 8 agosto 2024, n. 22445).
Solo quando ricorrono tutte e tre le condizioni richieste dal par. 2 dello stesso articolo, la potestà impositiva spetta al solo Stato di residenza, anche a fronte di attività dipendente prestata nell'altro Stato contraente.
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