Una contribuente, legalmente separata e poi divorziata, già affidataria esclusiva dei figli, contesta che, in conseguenza del raggiungimento della maggiore età da parte dei figli a carico, fosse necessario un accordo con l'altro genitore per potere continuare a fruire della relativa detrazione nella misura del 100%.
La detrazione fiscale per i figli a carico, prevista dall'art. 12, comma 1, del TUIR, è riconosciuta ai genitori, legalmente separati o divorziati, nella stessa misura in cui era ripartita nel periodo della minore età del figlio, quando quest'ultimo raggiunge la maggiore età, senza che sia necessario un accordo in tal senso tra i genitori.
La tesi secondo cui, a seguito del raggiungimento della maggiore età dei figli, la detrazione, fino ad allora fruita nella misura del 100% dalla madre, in assenza di un accordo tra gli ex coniugi, avrebbe dovuto invece essere ripartita al 50% tra i genitori non trova fondamento in alcuna norma di legge o principio del diritto tributario così come di quello di famiglia, e contrasta pure con la prassi emanata dalla stessa A.F.
Con circolare n. 15/E del 2007, infatti, l'A.F. ha chiarito che, in caso di genitori legalmente ed effettivamente separati, la detrazione per figli a carico spetta a prescindere dall'età del figlio e dalla convivenza con i genitori e dall’eventuale circostanza che il figlio sia portatore di handicap. Nelle ipotesi in cui la norma richiede la condizione dell'affidamento disgiunto o congiunto per l'assegnazione della detrazione, rispettivamente, nella misura intera o del 50%, i genitori possono continuare, salvo diverso accordo, a fruire per il figlio maggiorenne e non portatore di handicap, della detrazione ripartita nella stessa misura in cui era ripartita nel periodo della minore età del figlio (il principio è stato pure confermato con circolare n. 34/E del 2008).
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