L’Agenzia ritiene che, nella determinazione della rendita catastale del lotto, vadano considerati il plinto di fondazione, nonché le spese tecniche, gli oneri finanziari e il profitto dell'imprenditore, in base al subordinato e residuale criterio del costo di ricostruzione.
In materia di catasto, l'art. 1, commi 21 e 22, della legge n. 208/2015 (in vigore dal 1° gennaio 2016), non ha abrogato, nemmeno in forma tacita, l'art. 1, comma 244, della legge n. 190/2014, con riguardo al rinvio per relationem - con l'attribuzione di valore normativo - alla circolare emanata dall'Agenzia del territorio il 30 novembre 2012, n. 6/T (con i relativi allegati), in ordine alle metodologie alternative di stima diretta per gli immobili, essendosi limitato a ridefinire l'oggetto rilevante ai fini della determinazione della rendita. Pertanto, con specifico riguardo agli impianti eolici, escluso il computo delle torri e degli aerogeneratori per la loro strumentalità al processo produttivo, la rendita può essere determinata, sulla base del procedimento indiretto con approccio di costo (secondo le istruzioni fornite dagli allegati alla circolare n. 6/T del 2012 cit.), con esclusivo riguardo al valore degli immobili residui (cioè, al valore del suolo, delle fondazioni, della piazzola e della cabina prefabbricata), rispetto ai quali soltanto si potrà tenere conto delle spese tecniche, del profitto dell'imprenditore e degli oneri finanziari.
Le spese tecniche di progettazione, direzione lavori e collaudo andrebbero calcolate con riferimento alle tariffe professionali di ingegneri e architetti (legge n. 143/1949 ), stimate mediamente dal 4 al 10% del valore delle strutture; gli oneri finanziari sono gli interessi passivi sul capitale di anticipazione, per tenere conto del costo che il promotore sostiene nel reperire le somme necessarie al finanziamento; l'ordinario periodo coperto dall'iter dell'investimento è un anno, durante il quale maturano degli interessi passivi a un saggio annuo del 13%; il profitto normale dell'imprenditore è dato dalla remunerazione ordinaria, connessa al rischio assunto e comprensiva degli interessi sul capitale proprio investito, che il promotore ritrae per svolgere la sua attività.
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