Un Comune ritiene che il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati esercitato in regime di privativa comporti per i cittadini l'obbligo di pagare la TARI a prescindere dall'effettiva fruizione o meno del servizio e che non sia applicabile la misura di sgravio pari al 20% della relativa tariffa.
Il Comune, a meno che non si tratti di rifiuti speciali, ha l'obbligo di provvedere alla raccolta e al trasporto esterni, civili e industriali, con diritto di privativa, e per la prestazione del servizio sussiste, a carico del cittadino, l'obbligo del pagamento di un tributo, qualificato tassa alla stregua dell'indicazione della stessa legge, nonché della sua natura, con la conseguenza che è dovuto indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, purché ne abbia la possibilità, e salvo che sia autorizzato dall'ente allo smaltimento con altre modalità (Cass., Sez. 5, sent. 17 febbraio 2010, n. 3721; Cass. 4 luglio 2003, n. 10608).
In base agli artt. 62 e 64 del D.Lgs. n. 507/1993, i Comuni devono istituire apposita tassa annuale su base tariffaria, gravante su chiunque occupi o conduca locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel Comune in cui i servizi sono istituiti. La tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, salva l'autorizzazione del Comune a smaltire i rifiuti con altre modalità, purché il servizio sia istituito e sia possibile l’utilizzazione; ciò non significa che, per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa è dovuta solo se il servizio sia stato esercitato dal Comune in modo regolare, così da consentire al singolo utente di fruirne pienamente (Cass., Sez. 6-5, ord. 24 luglio 2013, n. 18022; Cass., Sez. 5, sent. 26 gennaio 2018, n. 1963).
Chi invoca la riduzione TARSU deve dimostrarne il presupposto, che consiste nel fatto obiettivo che il servizio di raccolta non sia svolto nella zona di residenza o dimora o di esercizio dell'attività o vi sia svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori e alla frequenza della raccolta, in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio stesso (Cass., Sez. V, ord. 5 settembre 2019, n. 22231; Cass., Sez. V, 5 febbraio 2019, n. 3265).
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