Si sostiene che sui prelievi bancari consistenti in acquisti in nero, non regolarizzati dal cessionario, è inapplicabile l'IVA, sicché all'imprenditore che effettua acquisti non documentati con la fattura del venditore, senza regolarizzarli con autofattura, è applicabile la sanzione, senza richiesta di pagare il tributo.
A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997, il cessionario che non abbia ottemperato all'obbligo di autofatturazione non è tenuto, anche per le infrazioni commesse nel vigore della previgente disciplina, al pagamento dell'IVA (Cass. 1° dicembre 2022, n. 35435).
Soggetto passivo d'imposta, nel rapporto contrattuale tra cessionario/committente e cedente/prestatore è quest'ultimo, tenuto a emettere fattura, ove la prestazione eseguita sia assoggettata a IVA o anche sia considerata dalla legge non imponibile, e - nel primo caso - tenuto anche a versare l'imposta all'Erario, con obbligo di rivalsa (Sez. 5, sent. 12 dicembre 2014, n. 26183). Rispetto al rapporto tributario tra soggetto passivo ed Erario, il soggetto obbligato in rivalsa è terzo estraneo, integrando l'obbligo di rivalsa un rapporto giuridico, di diritto civile autonomo e distinto da quello tributario. In relazione a tale configurazione dei rapporti giuridici tra soggetto passivo, Erario e soggetto obbligato in rivalsa, quest'ultimo non può essere chiamato (salvo il caso di frode) a rispondere personalmente per inadempimenti dell’obbligazione tributaria che fa capo solo al soggetto passivo, ma può essere chiamato a rispondere sul piano sanzionatorio per colpevole inosservanza di obblighi di condotta, che riverberano "ab externo" sulla corretta attuazione del distinto rapporto tributario. In tale contesto opera il controllo chiesto al cessionario/committente della regolarità formale dell’operazione effettuata con il cedente/prestatore, circa la fattura emessa da quest’ultimo, la cui inosservanza integra illecito tributario ex art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997.
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