Si lamenta illegittimità della statuizione sulla non debenza degli interessi.
A norma dell'art. 20 del D.P.R. n. 602/1973, sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione e al controllo formale della dichiarazione o all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento, e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 5% annuo.
Gli interessi in oggetto devono qualificarsi quali interessi corrispettivi generati solo dal fatto oggettivo che il tributo entra nelle casse dello Stato con ritardo, così come gli interessi percepiti in sede di rimborso dal contribuente compensano lo spazio temporale di attesa tra il versamento di un’eccedenza d'imposta e la restituzione dell’indebita differenza da parte del Fisco (Cass. sent. 4 giugno 2007, n. 12994). Pertanto, differentemente da quanto disposto in ordine all'irrogazione delle sanzioni - per la quale è prevista l’astratta configurabilità di causa di non punibilità - con riferimento alla debenza degli interessi non si rinviene, nell’ordinamento, la previsione della causa di forza maggiore atta ad arrestare l’automatica produzione di interessi ex art. 1282 c.c., norma generale non eccettuata da qualsivoglia deroga.
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