Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 9 maggio 2025, n. 752

di Fabio Pace | 9 Maggio 2025
Rassegna di giurisprudenza 9 maggio 2025, n. 752

L’Agenzia ritiene tassabili i costi da reato, contestando il diniego in base alla sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato a seguito di decesso del reo, legale rappresentante della società.
Anche al fine di dedurre i costi derivanti da attività delittuosa (art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537/1993), la rilevanza nel giudizio tributario delle pronunce penali si pone in rapporto di deroga rispetto al principio di loro non automatico rilievo, per cui - al di fuori delle ipotesi ivi previste - resta al giudice tributario il compito di valutare autonomamente i fatti in base alle regole del processo tributario. Non si può meramente equiparare a tali fini la pronuncia di estinzione ex art. 425  c.p.p., cui non si accompagna alcun esame circa la fondatezza dell'accusa, con quella di cui all'art. 531  c.p.p., per la quale il preventivo vaglio circa la presenza degli elementi fondanti l'azione penale, effettuato ai fini di cui all'art. 429  c.p.p., è presupposto indefettibile. Da ciò deriva il fondamento della scelta legislativa di conservare in tale ultimo caso al giudice tributario il potere di verificare i presupposti per il disconoscimento dei costi da reato, nel senso che in tale caso esiste già un fumus circa la presenza di elementi di reato che ne giustifica, ai fini fiscali, l'ulteriore esame circa il relativo fondamento, senza che sia di ostacolo una pronuncia di estinzione prescindente da tale ulteriore esame.
Il sistema delle cause di diretta rilevanza nel giudizio tributario delle pronunce penali si pone in rapporto di deroga rispetto al principio di loro non automatico rilievo (anche ex art. 21-bis della legge n. 74/2000, l'effetto automatico della sentenza penale sul processo tributario è circoscritta a quella assolutoria resa in sede dibattimentale), per cui resta in capo al giudice tributario il compito di valutare autonomamente i fatti in base alle regole proprie del processo tributario.
In caso di pronuncia di estinzione ex art. 425  c.p.p., all'estinzione non si accompagna l'esame di fondatezza dell'accusa che, invece, è presupposto indefettibile della sentenza di estinzione ex art. 531  c.p.p., preceduta necessariamente dalle verifiche di fondatezza proprie previste in sede di udienza preliminare.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'Agenzia ritiene tassabili i costi da reato, sottolineando la necessità del giudice tributario di valutare autonomamente i fatti in base alle regole del processo tributario.