Si discute se la vendita online rientri nelle fattispecie normative disciplinanti gli imprenditori, pure in assenza di prova dei requisiti tipici, consistenti nello svolgimento di attività commerciale con professionalità abituale.
Valorizzando l'abitualità dell'attività di vendita online, in considerazione dell'elevato numero di transazioni effettuate in più anni d'imposta, il reddito va considerato d'impresa. L'esercizio delle attività di cui all'art. 2195 c.c., se abituale, determina sempre la sussistenza di un'impresa commerciale, indipendentemente dall'assetto organizzativo scelto (Cass. ord. 8 marzo 2023, n. 6874).
La legislazione fiscale e quella civilistica non coincidono: l'art. 2082 c.c. considera imprenditore chi svolge un'attività economica organizzata in modo professionale, mentre l'art. 55 del TUIR non richiede il requisito dell'organizzazione, ma la mera professione abituale delle attività ex art. 2195 c.c., anche non svolta in modo esclusivo. La nozione civilistica e quella tributaristica di imprenditore commerciale divergono per un aspetto essenziale, ossia quello della necessità dell'organizzazione, essendo tale requisito indispensabile per il diritto civile, non indispensabile per quello tributario, ai fini del quale è sufficiente la professionalità abituale dell'attività economica, anche senza l'esclusività della stessa (artt. 55, del TUIR, 4del D.P.R. n. 633/1972; Cass., Sez. 5, sent. 7 novembre 2012, n. 19237; Sez. 5, sent. 5 dicembre 2014, n. 25777; 6 aprile 2017, n. 8982; ord. 15 luglio 2020, n. 15021; sent. 13 dicembre 2022, n. 36502). L'art. 55 del TUIR intende come tale l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall'art. 2195 c.c., anche se non organizzate in forma d'impresa, e prescinde quindi dal requisito organizzativo che costituisce, invece, elemento qualificante e imprescindibile per la configurazione dell'impresa commerciale agli effetti civilistici, esigendo soltanto che l'attività svolta sia caratterizzata dalla professionalità abituale, ancorché non esclusiva (Cass. sent. 16 dicembre 2022, n. 36992; Cass. 20 dicembre 2006, n. 27211) (Cass. n. 6874 del 2023, cit.).
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