Una società di calcio rileva che, in caso di cessione di contratto con calciatori, non si realizzerebbe una plusvalenza ordinaria tassabile ai fini IRAP; le somme percepite dalle società andrebbero iscritte a conto economico tra i proventi straordinari e non sarebbero tassabili ai fini IRAP.
L'oggetto del contratto tra la società sportiva e l'atleta è il diritto alla prestazione sportiva esclusiva, per la durata del contratto stesso (Cass. 26 febbraio 2024, n. 5068; Cass. 12 gennaio 2023, n. 661).
Oggetto della cessione è il diritto all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta, che è senz'altro un bene da inquadrare tra i beni immateriali strumentali ammortizzabili ex art. 68, comma 2, del TUIR, suscettibili di produrre plusvalenze o minusvalenze rilevanti ai fini IRES e IRAP, ex artt. 56 del TUIR e 5, comma 1, e 11, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997. Il diritto all'utilizzo esclusivo delle prestazioni di un atleta è un bene dotato di autonoma utilità economica, suscettibile di negoziazione diretta tra società e qualificabile come bene immateriale strumentale. Quindi, la cessione di calciatori da una società calcistica a un'altra nel corso del rapporto (prima della scadenza del contratto) è un'operazione economica rientrante nello schema della cessione del contratto, avente a oggetto la cessione del diritto all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta (Cass. n. 661 del 2023 cit.; Cass. 25 gennaio 2023, n. 2376; Cass. 25 gennaio 2019, n. 2144).
Non è condivisibile la tesi per cui il corrispettivo della cessione in questione andrebbe considerato quale provento straordinario, iscrivibile nel conto economico alla voce E20 e, dunque, escluso dal calcolo della base imponibile IRAP. La plusvalenza in esame riguarda un bene strumentale immateriale, trattandosi di bene che rientra nell'oggetto sociale dell'utilizzatrice (svolgimento e offerta al pubblico di spettacoli sportivi). I proventi derivanti dalla cessione di tale bene strumentale vanno considerati componenti ordinari di reddito e concorrono a formare la base imponibile IRAP.
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