Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 9 maggio 2025, n. 752

di Fabio Pace | 9 Maggio 2025
Rassegna di giurisprudenza 9 maggio 2025, n. 752

Si chiede se nel 2011 la società potesse portare in diminuzione integrale le perdite del triennio 2005-2007, ex art. 36, comma 12, del D.L. n. 223/2006, o se, essendo entrata in vigore l'ulteriore modifica del 2011, potesse avvalersi solo del regime generale di deducibilità nei limiti dell'80%, ma senza limiti di tempo.
In tema di utilizzo delle perdite pregresse, il regime di cui all'art. 84, commi 1 e 2, del TUIR, nel testo integralmente sostituito dall'art. 23, comma 9, del D.L. n. 98/2011, entrato in vigore il 6 luglio 2011, si applica - in virtù del disposto di cui all'art. 23, comma 6, del decreto cit. - alle perdite utilizzate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso, anche se formatesi prima.
L'art. 23, comma 6, del D.L. 98/2011, va interpretato avendo riguardo al periodo d’imposta nel quale il contribuente si avvale della facoltà di portare in diminuzione del reddito le perdite degli esercizi precedenti e, pertanto, è applicabile anche alle perdite maturate nei periodi d'imposta anteriori a quello di entrata in vigore delle disposizioni in commento. A decorrere dall'esercizio d’imposta corrente al 6 luglio 2011, il regime di detrazione delle perdite realizzate negli anni pregressi era quello dettato dalla nuova disciplina, che prevedeva la possibilità di detrazione integrale delle perdite dei primi 3 anni dalla costituzione solo in presenza dell'ulteriore requisito dell'esercizio di una nuova attività produttiva.
Non può trovare seguito la tesi secondo la quale, in mancanza di un regime transitorio, il riporto delle perdite potesse avvenire secondo la disciplina vigente al 2005, in quanto l'art. 23, comma 6, del D.L.n. 98/2011, detta espressamente una disciplina in deroga alle prescrizioni in materia di irretroattività delle norme tributarie recate dall'art. 3 della legge n. 212/2000.
L'interpretazione è in linea con le esigenze di semplificazione, tra cui assicurare la stabilizzazione del gettito fiscale, attesa la tassazione percentuale del reddito prodotto anche in presenza di perdite riportate a nuovo.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il testo tratta delle regole per l'utilizzo delle perdite pregresse in base alle modifiche del 2011 e stabilisce che le perdite possono essere dedotte solo in determinate circostanze.