Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 9 maggio 2025, n. 752

di Fabio Pace | 9 Maggio 2025
Rassegna di giurisprudenza 9 maggio 2025, n. 752

L’Agenzia ritiene di avere provato la consapevolezza dell’inoperatività della società ed evidenzia che i pagamenti tracciabili non costituiscono idonea prova dell’esistenza di un’operazione, poiché anche l’apparente pagamento può sottendere una frode.
Se l'A.F. contesta che la fattura attenga a operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare l'oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in un’evasione dell'IVA, dimostrando, anche in via presuntiva, in base a elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, con l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; se l'A.F. assolve a tale onere istruttorio, il contribuente deve provare di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta a evadere l'IVA, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto (Sez. 5, 20 luglio 2020, n. 15369; Sez. 5, 10 febbraio 2022, n. 4250).
Osta al riconoscimento del diritto alla detrazione IVA da parte del cessionario, non solo la prova del suo coinvolgimento nella frode, ma anche quella della mera conoscibilità dell'inserimento dell'operazione in un fenomeno criminoso, volto all'evasione, la quale sussiste se il cessionario, pur essendo estraneo alle condotte evasive, ne avrebbe potuto acquisire consapevolezza con l'impiego della specifica diligenza professionale richiesta all'operatore economico, avuto riguardo alle concrete modalità e alle condizioni di tempo e di luogo in cui si sono svolti i rapporti commerciali, mentre non occorre anche il conseguimento di un effettivo vantaggio (Sez. 5, 18 giugno 2014, n. 13803; Sez. 6-5, 30 maggio 2018, n. 13545).
La prova gravante sull’A.F. può consistere in attendibili indizi, anche tratti da indagini penali, siccome idonei a integrare anche una presunzione semplice, in conformità a quanto, per l'IVA, espressamente prevede l'art. 54, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972 (Sez. 6-5, 7 giugno 2017, n. 14237).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'Agenzia deve provare la consapevolezza dell'inoperatività della società e l'inesistenza delle operazioni. Il cessionario deve dimostrare di aver agito con massima diligenza per non essere coinvolto nell'evasione fiscale.