Si lamenta che, ai fini dell'assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli urbani, il regolamento comunale in materia di TARI li abbia identificati solo sotto il profilo qualitativo, e non anche sotto quello quantitativo.
Sono soggetti a TARI i rifiuti speciali non pericolosi, se assimilati ai rifiuti solidi urbani da una delibera comunale e ciò anche ove la stessa non ne individui le caratteristiche quantitative e qualitative, spettando al contribuente solo una riduzione tariffaria in base a criteri di proporzionalità, se dimostri una riduzione della superficie tassabile ovvero che i rifiuti speciali siano avviati a recupero direttamente dal produttore, purché il servizio pubblico di raccolta e smaltimento sia istituito e sussista la possibilità per l'istante di avvalersene (Cass. sent. 3 maggio 2024, n. 12039; sent. 13 aprile 2018, n. 9214). Pertanto, l'omessa individuazione quantitativa dei rifiuti non può comportare per il contribuente un'esenzione totale dal pagamento del tributo.
Nella specie, la società non aveva mai effettuato denunce al Comune in relazione ai rifiuti prodotti.
Considerato che è posto a carico di colui che invoca l'esenzione l'onere della prova circa l'esistenza di superfici per le quali il tributo non è dovuto (Cass. n. 9214 del 2018, cit.; Cass. sent. 24 febbraio 2016, n. 4793 ; Cass. sent. 31 luglio 2015, n. 16235; Cass. sent. 18 gennaio 2012, n. 627; Cass. sent. 14 gennaio 2011, n. 775), nella specie la decisione è conforme ai principi, atteso che la mancata specificazione dei criteri quantitativi non giustificherebbe la mancata partecipazione della società alle spese di gestione del servizio.
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