Un Comune censura la decisione in base alla quale il coniuge superstite del defunto possa acquistare a titolo di legato ex lege il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, ancorché quest'ultima non appartenga in proprietà esclusiva al de cuius né in proprietà comune ai coniugi.
L'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011, cui rinvia l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, individua anche il titolare del diritto reale di abitazione come soggetto passivo dell'IMU.
Pertanto, in caso di spettanza del diritto di abitazione ex art. 540, secondo comma, c.c., l'IMU deve essere interamente assolta dal coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare durante la vita del de cuius.
Il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare in favore del coniuge superstite non si configura ogni volta che l'immobile sia in comunione con terzi. Infatti, la norma prevede che esso si configuri solo quando l'abitazione familiare sia di proprietà esclusiva del de cuius o in comunione tra questi e il suo coniuge superstite (Cass., Sez. 2, 22 luglio 1991, n. 8171; Cass., Sez. 2, 23 maggio 2000, n. 6691; Cass., Sez. 3, 13 gennaio 2009, n. 463; Cass., Sez. 2, 28 maggio 2021, n. 15000; Sez. 2, 20 ottobre 2021, n. 29162). In tale evenienza, l'IMU è dovuta solo dai coeredi comproprietari dell'immobile, non essendo il coniuge superstite titolare di alcun diritto reale, a prescindere dalla destinazione a residenza familiare in vita del de cuius.
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati