Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 30 maggio 2025, n. 755

di Fabio Pace | 30 Maggio 2025
Rassegna di giurisprudenza 30 maggio 2025, n. 755

Un Comune censura la decisione in base alla quale il coniuge superstite del defunto possa acquistare a titolo di legato ex lege il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, ancorché quest'ultima non appartenga in proprietà esclusiva al de cuius né in proprietà comune ai coniugi.
L'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011, cui rinvia l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, individua anche il titolare del diritto reale di abitazione come soggetto passivo dell'IMU.
Pertanto, in caso di spettanza del diritto di abitazione ex art. 540, secondo comma, c.c., l'IMU deve essere interamente assolta dal coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare durante la vita del de cuius.
Il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare in favore del coniuge superstite non si configura ogni volta che l'immobile sia in comunione con terzi. Infatti, la norma prevede che esso si configuri solo quando l'abitazione familiare sia di proprietà esclusiva del de cuius o in comunione tra questi e il suo coniuge superstite (Cass., Sez. 2, 22 luglio 1991, n. 8171; Cass., Sez. 2, 23 maggio 2000, n. 6691; Cass., Sez. 3, 13 gennaio 2009, n. 463; Cass., Sez. 2, 28 maggio 2021, n. 15000; Sez. 2, 20 ottobre 2021, n. 29162). In tale evenienza, l'IMU è dovuta solo dai coeredi comproprietari dell'immobile, non essendo il coniuge superstite titolare di alcun diritto reale, a prescindere dalla destinazione a residenza familiare in vita del de cuius.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il coniuge superstite può acquistare il diritto di abitazione sulla casa familiare, ma deve pagare l'IMU se l'immobile è in comunione con terzi.