L’Agenzia ha disconosciuto il credito IVA in applicazione della disciplina delle società di comodo, stante il mancato superamento del test di operatività, a seguito dell'invio di questionari
Nelle società non operative, la qualità di soggetto passivo, ai fini della detrazione IVA, è riconosciuta, ex art. 9, par. 1, della Dir. n. 2006/112/CE, e in conformità ai principi espressi dalla CGUE (sent. 7 marzo 2024, causa C-341/22), anche a chi, in un certo periodo d'imposta, effettua operazioni soggette a IVA, il cui valore economico non raggiunge la soglia fissata dalle norme nazionali, corrispondente a ricavi ragionevolmente attendibili dalle attività patrimoniali di cui dispone (Cass., Sez. 5, ord. 11 settembre 2024, n. 24442).
Nessuna disposizione della direttiva subordina il diritto a detrazione a tale requisito, per cui, ex art. 30 della legge n. 724/1994, rileva solo l'esercizio effettivo di un'attività economica in un certo periodo d'imposta, contrastando tale disposizione di diritto interno con l'art. 167 della direttiva, dove prevede la perdita del diritto a detrazione al mancato raggiungimento di determinate soglie di ricavi. Ciò in quanto (Cass., Sez. 5, sent. 6 agosto 2024, n. 22249) l'art. 30 cit., nell'escludere il diritto alla detrare l'IVA assolta a monte per le società i cui introiti siano inferiori a una certa soglia (presumendone la non operatività), contrasta con gli artt. 9, par. 1, e 167 della Dir. n. 2006/112/CE e va disapplicato dal giudice nazionale, in conformità ai principi espressi dalla sentenza della Corte UE cit., secondo cui le misure adottate dagli Stati membri per la lotta contro frodi, evasione fiscale e abusi non devono eccedere quanto necessario per raggiungere tale obiettivo ed essere utilizzate in modo da mettere in discussione il principio di neutralità dell’IVA.
Una presunzione generale di evasione e di abuso non può giustificare un provvedimento fiscale che pregiudichi gli obiettivi di una direttiva né si può ammettere che una tale presunzione, benché confutabile, conduca a negare il diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte e il conseguente diritto al rimborso per motivi estranei alla constatazione di un'invocazione fraudolenta o abusiva di tale diritto.
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