Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 30 maggio 2025, n. 755

di Fabio Pace | 30 Maggio 2025
Rassegna di giurisprudenza 30 maggio 2025, n. 755

L’Agenzia ha disconosciuto il credito IVA in applicazione della disciplina delle società di comodo, stante il mancato superamento del test di operatività, a seguito dell'invio di questionari
Nelle società non operative, la qualità di soggetto passivo, ai fini della detrazione IVA, è riconosciuta, ex art. 9, par. 1, della Dir. n. 2006/112/CE, e in conformità ai principi espressi dalla CGUE (sent. 7 marzo 2024, causa C-341/22), anche a chi, in un certo periodo d'imposta, effettua operazioni soggette a IVA, il cui valore economico non raggiunge la soglia fissata dalle norme nazionali, corrispondente a ricavi ragionevolmente attendibili dalle attività patrimoniali di cui dispone (Cass., Sez. 5, ord. 11 settembre 2024, n. 24442).
Nessuna disposizione della direttiva subordina il diritto a detrazione a tale requisito, per cui, ex art. 30 della legge n. 724/1994, rileva solo l'esercizio effettivo di un'attività economica in un certo periodo d'imposta, contrastando tale disposizione di diritto interno con l'art. 167 della direttiva, dove prevede la perdita del diritto a detrazione al mancato raggiungimento di determinate soglie di ricavi. Ciò in quanto (Cass., Sez. 5, sent. 6 agosto 2024, n. 22249) l'art. 30 cit., nell'escludere il diritto alla detrare l'IVA assolta a monte per le società i cui introiti siano inferiori a una certa soglia (presumendone la non operatività), contrasta con gli artt. 9, par. 1, e 167 della Dir. n. 2006/112/CE e va disapplicato dal giudice nazionale, in conformità ai principi espressi dalla sentenza della Corte UE cit., secondo cui le misure adottate dagli Stati membri per la lotta contro frodi, evasione fiscale e abusi non devono eccedere quanto necessario per raggiungere tale obiettivo ed essere utilizzate in modo da mettere in discussione il principio di neutralità dell’IVA.
Una presunzione generale di evasione e di abuso non può giustificare un provvedimento fiscale che pregiudichi gli obiettivi di una direttiva né si può ammettere che una tale presunzione, benché confutabile, conduca a negare il diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte e il conseguente diritto al rimborso per motivi estranei alla constatazione di un'invocazione fraudolenta o abusiva di tale diritto.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'Agenzia ha disconosciuto il credito IVA in applicazione delle norme sulle società di comodo, ma la Corte UE ha stabilito che il diritto alla detrazione non può essere subordinato al raggiungimento di determinate soglie di ricavi.