Si discute della responsabilità solidale di chi ha agito in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta. Non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio.
Se è vero che la responsabilità personale e solidale di chi abbia agito in nome e per conto dell'associazione è inquadrabile tra le garanzie "ex lege" assimilabili alla fideiussione, sicché si applica l'art. 1957 c.c. (Cass. 17 giugno 2015, n. 12508), è anche vero che la fonte legale di tale obbligazione (art. 38 c.c.) non elide il legame di accessorietà tra obbligazione di garanzia e obbligazione principale. Quindi, quando quest'ultima è un'obbligazione tributaria, le attività di accertamento e riscossione sono disciplinate dalla normativa di diritto tributario e non dal codice civile e dal codice di procedura civile, inapplicabili anche al garante ex lege.
L'art. 1957 c.c., secondo cui il fideiussore resta obbligato anche scaduta l'obbligazione principale, purché il creditore, entro 6 mesi, abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate, è stata interpretata nel senso che il termine “istanza” va riferito a tutti i mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito esperibili per conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato. E’ escluso che in quel termine rientrino un semplice atto stragiudiziale, una denuncia o una querela presentate in sede penale o un ricorso per accertamento tecnico preventivo (Cass. 14 gennaio 1997, n. 283; Cass. 7 aprile 1999, n. 3355; Cass. 18 maggio 2001, n. 6823; Cass. 29 gennaio 2016, n. 1724).
Tale disciplina non può applicarsi con riferimento all'adempimento dell'obbligazione tributaria da parte del garante individuato nell'art. 38 c.c. L'obbligazione di garanzia segue il regime previsto per l'obbligazione principale che, nella specie, essendo tributaria, è caratterizzata da una disciplina speciale, sia con riferimento all'attività sia di accertamento (connotata dalla tipizzazione delle decadenze in cui può incorrere il creditore erariale, che prevalgono necessariamente su quella prevista dall'art. 1957 c.c.), sia di riscossione (connotata da espresse ipotesi di decadenza, codificate dal legislatore).
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