Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 30 maggio 2025, n. 755

di Fabio Pace | 30 Maggio 2025
Rassegna di giurisprudenza 30 maggio 2025, n. 755

Si evidenzia che, una volta annullata con sentenza l'intimazione di pagamento emessa a seguito di decadenza dalla rateazione degli importi derivanti da accordo conciliativo, necessariamente nulla deve considerarsi la relativa cartella di pagamento, almeno per gli importi non specificamente compresi nell'accordo conciliativo.
In applicazione dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992 (conciliazione fuori udienza), l'accordo costituisce già il titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente, così che non è necessario che l'A.F. notifichi, prima della cartella di pagamento, un'intimazione per chiedere le rate non versate in dipendenza dell'accordo rimasto inadempiuto.
Nella specie, l'A.F., indipendentemente dal nomen iuris adottato, che richiama l'ex art. 29, comma 1, lett. a), del D.L. n. 78/2010, constatato l'inadempimento dell'accordo, prima dell'emissione della cartella, benché non fosse necessario, ha notificato un atto, che deve essere considerato un mero invito al pagamento, il quale è stato impugnato avanti al giudice tributario ed è stato annullato con sentenza per un vizio suo proprio.
L'annullamento di un invito al pagamento per vizio proprio non è di per sé idoneo a incidere sulla debenza del tributo oggetto della successiva cartella di pagamento, a meno che nel frattempo il credito erariale sia prescritto, non essendo l'atto annullato più idoneo a interrompere la prescrizione.
L'annullamento dell'intimazione a monte è dipeso da meri refusi ed errori materiali che, secondo il giudice, hanno compromesso la chiarezza della motivazione; dunque, la decisione non incide di per sé sulla pretesa della cartella impugnata a valle. Né si deve ritenere che nel frattempo si sia prescritto il relativo credito erariale che l'intimazione avrebbe potuto interrompere, poiché la circostanza non è stata neppure dedotta.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La sentenza annulla l'intimazione di pagamento, ma non incide sulla debenza del tributo oggetto della cartella di pagamento, a meno che il credito erariale sia prescritto.