Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 30 maggio 2025, n. 755

di Fabio Pace | 30 Maggio 2025
Rassegna di giurisprudenza 30 maggio 2025, n. 755

Si reputa esorbitante l'importo liquidato, a titolo di competenze, a fronte di un valore di causa compreso nel primo scaglione (fino a 1.100 euro) e liquidabili solo per le fasi di studio e introduttiva, non essendo stata prodotta documentazione.
Nel vigore del D.M. n. 140/2012 e del D.M. n. 55/2014, prima delle modifiche introdotte dal D.M. n. 37/2018, la quantificazione del compenso e delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non è sottoposta a controllo di legittimità, salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale (Cass. sent. 13 dicembre 2023, n. 34842; Cass. ord. 10 ottobre 2022, n. 28325; Cass. ord. 5 maggio 2022, n. 14198; Cass. ord. 13 luglio 2021, n. 19989; Cass. ord. 7 gennaio 2021, n. 89; ord. 1° giugno 2020, n. 10343ord. 1° giugno 2020, n. 10343).
In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il D.M. n. 55/2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma stabilisce un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento (Cass. ord. 9 luglio 2024, n. 18723; Cass. ord. 27 marzo 2023, n. 8561).
Nella specie, senza considerare la fase cautelare, l'importo massimo liquidabile secondo la tariffa ex D.M. n. 55/2014 (precedente la modifica ex D.M. n. 37/2018) era di 992 euro, superiore a quella liquidata dalla Corte.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il testo tratta della liquidazione delle spese processuali secondo il D.M. n. 55/2014, con riferimento a sentenze della Cassazione su valori tabellari minimi e massimi.