L’Agenzia critica la sentenza nella parte in cui ha disposto la rivalutazione dei terreni, riducendo il valore imponibile della plusvalenza complessiva.
L'art. 68, comma 2, del TUIR, stabilisce che per i terreni di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 67, acquistati oltre 5 anni prima dell'inizio della lottizzazione o delle opere, si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. È solo con riferimento ai terreni edificabili di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 67 che il costo di acquisto è costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
La disciplina applicabile nella specie non è quella prevista alla lett. a), dato che i terreni, anche se, al momento dell'acquisto, avevano una destinazione diversa, poi - per previsione degli strumenti urbanistici e in forza della stipula di convenzione di lottizzazione - sono divenuti edificabili e tali erano al momento della cessione.
In tema di redditi diversi, la fattispecie delle plusvalenze da vendita di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, ex art. 67, lett. b), del TUIR, si pone come regola a eccezione rispetto a quella contemplata dalla lett. a) della stessa norma, che riguarda solo i casi in cui il terreno non è suscettibile di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti alla cessione (Cass. ord. 27 giugno 2019, n. 17264).
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