Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 30 maggio 2025, n. 755

di Fabio Pace | 30 Maggio 2025
Rassegna di giurisprudenza 30 maggio 2025, n. 755

L'Agenzia ritiene che, in mancanza di una rinuncia espressa del locatore all'incremento del canone, sussistono sufficienti prove presuntive, in assenza di prove contrarie, che l'aggiornamento sia stato applicato e le maggiori somme siano state corrisposte, anche in relazione alle opere di ristrutturazione.
In tema di locazione, la richiesta di aggiornamento del canone da parte del locatore è condizione per il sorgere del relativo diritto, così che il locatore può pretendere il canone aggiornato solo dal momento di tale richiesta, senza che abbia diritto a ottenere il pagamento degli arretrati e ciò sia in caso di locazione di immobili ad uso non abitativo, sia in caso di locazioni ad uso abitativo (Cass., Sez. III, 2 ottobre 2003, n. 14673).
Solo dopo richiesta di aggiornamento del canone il locatore può domandare il canone aggiornato; se l'aggiornamento non è mai stato chiesto (o non è stato convenuto tra le parti), non rileva per la quantificazione dell'indennità ex art. 1591 c.c. per ritardato rilascio dell'immobile (Cass., Sez. III, 26 maggio 2014, n. 11675).
Ex art. 32 della legge n. 392/1978, il locatore, su conforme pattuizione con il conduttore, è abilitato a chiedere annualmente l'aggiornamento del canone per eventuali variazioni del potere di acquisto della moneta; è contraria alla normativa la clausola che preveda una richiesta preventiva dell'aggiornamento con effetto attributivo di tutte le variazioni ISTAT che intervengano nel corso del rapporto o una richiesta successiva, riferita ad anni diversi da quello immediatamente precedente (Cass., Sez. III, 7 ottobre 2021, n. 27287).
La richiesta di pagamento degli interessi contrattualmente pattuiti dalle parti in conseguenza degli oneri sopportati dal locatore per la ristrutturazione dell'immobile, sia in caso di locazione ad uso diverso da quello di abitazione, sia in caso di locazione di immobili ad uso abitativo, costituisce condizione per il sorgere del relativo diritto; pertanto, solo a seguito di tale richiesta, il locatore può esigere il pagamento degli interessi; pertanto, ove non sia stata richiesta la corresponsione, l'ente impositore non può invocare la presunzione di intervenuto versamento degli interessi ai fini dell'imposizione.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il locatore deve richiedere esplicitamente l'aggiornamento del canone per poter pretendere il pagamento degli arretrati e degli interessi per ristrutturazione.