Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 30 maggio 2025, n. 755

di Fabio Pace | 30 Maggio 2025
Rassegna di giurisprudenza 30 maggio 2025, n. 755

Una società propone attribuzione di rendita catastale al proprio impianto eolico, computando solo il terreno, la fondazione e la sistemazione dell’area esterna. L’Agenzia rettifica il valore del lotto, includendo la torre eolica, le spese tecniche, gli oneri finanziari e il profitto dell’imprenditore, accertando una maggiore rendita.
In materia di catasto, l’art. 1, commi 21 e 22, della legge n. 208/2015 (in vigore dal 1° gennaio 2016), non ha abrogato, nemmeno in forma tacita, l’art. 1, comma 244, della legge n. 190/2014, con riguardo al rinvio per relationem - con l’attribuzione di valore normativo - alla circolare emanata dall’Agenzia del territorio 30 novembre 2012, n. 6/T (con i relativi allegati), in ordine alle metodologie alternative di stima diretta per i predetti immobili, essendosi limitato a ridefinire l’oggetto rilevante ai fini della determinazione della rendita. Pertanto, con specifico riguardo agli impianti eolici, escluso il computo delle torri e degli aerogeneratori per la loro strumentalità al processo produttivo, la rendita può essere determinata, in base al procedimento indiretto con “approccio di costo” (secondo le istruzioni fornite dagli allegati alla predetta circolare n. 6/T del 2012), con esclusivo riguardo al valore degli immobili residui (cioè al valore del suolo, delle fondazioni, della piazzola e della cabina prefabbricata), rispetto ai quali solo si potrà tenere conto delle spese tecniche, del profitto dell’imprenditore e degli oneri finanziari.
Nella specie, la sentenza ha erroneamente annullato integralmente l’avviso di accertamento, anche se, pure dopo l’esclusione della torre eolica, restava da valutare la correttezza del metodo di stima della rendita delle residue componenti costituenti l’impianto eolico, su cui l’A.F. ha computato le spese tecniche, il profitto dell’imprenditore e gli oneri finanziari, nonché la questione del parametro dell’epoca censuaria individuata dalla circolare normativizzata, ai fini del calcolo di tali voci. Si doveva considerare che resta ferma, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 1, commi 21 e 22, della legge n. 208/2015 (1/1/2016), l’operatività del criterio di stima diretta, comprensivo del procedimento indiretto, ex art. 1, comma 244, della legge n. 190/2014 (Cass., Sez. 5, ord. 23 dicembre 2024, nn. 34232-34235; Sez. 5, ord. 20 marzo 2025, n. 7394).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Una società contesta la rettifica della rendita catastale del suo impianto eolico. La legge vigente non abroga l'art. 1, comma 244, della legge n. 190/2014 in merito alla stima diretta. La sentenza ha annullato erroneamente l'avviso di accertamento.