Le censure riguardano l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica e la facoltà del consumatore di chiederne il rimborso al fornitore.
In tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti di tale fornitore con l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante l’illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1 , lett. c), e 2 , del D.L. n. 511/1988.
Il legislatore ha abrogato l'addizionale provinciale nel 2012 (artt. 2, comma 6 (dlg02011031400023ar2012ac006a), del D.Lgs. n. 23/2011, 18, comma 5, del D.Lgs. n. 68/2011, e 4, comma 10, del D.L. n. 16/2012). Tale intervento abrogativo ha risolto il problema dell’illegittimità dell’addizionale per il futuro, lasciandolo, però, aperto per gli anni precedenti.
L'art. 5 del D.Lgs. n. 26/2007 (sostitutivo dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988) è stato dichiarato illegittimo costituzionalmente per contrarietà al diritto UE (sent. 15 aprile 2025, n. 43). Ciò fa venire meno, nei rapporti tra Erario e fornitore, la causa giustificatrice del prelievo erariale. Una volta rilevata l'incostituzionalità della norma, con effetti nei rapporti tra A.F. e fornitore di energia elettrica, da ciò non può che conseguire la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente, consumatore finale.
Di regola, il fornitore è il solo soggetto tenuto a versare l'accisa allo Stato, così da consentire all'Erario un rapporto tributario con pochi soggetti, più efficiente e controllabile (art. 53 del TUA); il fornitore può trasferire l'onere del tributo sul consumatore finale, con addebito in fattura (art. 56 del TUA); l'A.F., in caso di riscossione indebita di un’imposta indiretta, ha un generale obbligo di rimborso e, se l'onere economico dell'imposta indebita è stato riversato sul consumatore finale, quest'ultimo, nel rispetto dell'ordinario termine di prescrizione decennale, può agire giudizialmente nei confronti del fornitore, percettore delle somme.
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