Si censura l'affermazione secondo cui nessuna norma limita l'utilizzabilità delle movimentazioni di modesto valore. Sebbene non sussista sul punto alcuna specifica disposizione, l'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 va interpretato nel senso di escludere la possibilità di riprendere a tassazione le operazioni di esigua entità.
L'art. 32, primo comma, n. 7), del D.P.R. n. 600/1973, non contiene alcuna previsione limitativa della rilevanza delle operazioni bancarie rientranti nell'ambito di operatività della presunzione prevista nel n. 2). Non solo l'argomento di tipo letterale esclude la condivisibilità dell'interpretazione della parte ricorrente, ma quest'ultima potrebbe, addirittura, essere rovesciata e prestarsi ad applicazioni elusive del dettato normativo. Sarebbe, infatti, possibile programmare una serie di operazioni di limitato ammontare, per esonerarsi dall'ambito applicativo dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973. Tanto più che la presunzione relativa trova quale ratio il principio di vicinanza della prova: il contribuente, quale autore delle movimentazioni bancarie contestate, è proprio colui che è in grado di fornire al prova contraria della loro rilevanza in termini fiscali.
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