Si discute se i coniugi o gli uniti civilmente che risiedono e dimorano in due abitazioni situate nello stesso territorio comunale hanno entrambi diritto all'agevolazione/esenzione IMU per l'abitazione principale.
E’ sufficiente che nell'immobile risieda il possessore, pur se il coniuge risiede stabilmente altrove; non si tratta, infatti, di una cd. seconda casa, poiché in quest'ultima ipotesi non spetterebbe l'esenzione, ma di residenze diverse, il che costituisce un diritto dei due coniugi, in virtù degli accordi sull'indirizzo della vita familiare liberamente assunti ai sensi dell'art. 144 c.c.; non può, infatti, essere evocato l'obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall'art. 143 c.c., dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro, indiscussa l'affectio coniugalis, di stabilire residenze disgiunte e a tale possibilità non si oppongono le norme sulla residenza familiare dei coniugi (art. 144 c.c.) o sulla residenza comune degli uniti civilmente (art. 1, comma 12, della legge n. 76/2016); ciò non di meno, pur in assenza di convivenza con il nucleo familiare, il diritto del contribuente all'esenzione per l'abitazione principale postula il concorso imprescindibile di residenza anagrafica e dimora abituale nell'immobile per il quale essa è stata invocata (Cass., Sez. 6-5, 23 dicembre 2022, n. 37636; Cass., Sez. 6-5, 3 novembre 2022, n. 32339; Cass., Sez. 6-5, 16 gennaio 2023, n. 990; Cass., Sez. 5, 19 gennaio 2023, n. 1623; Cass., Sez. 6-5, 20 gennaio 2023, n. 1828; Cass., Sez. 6-5, 24 gennaio 2023, n. 2045; Cass., Sez. 6-5, 25 gennaio 2023, n. 2256 e n. 2301).
Pertanto, il giudice delle leggi ha ripristinato il diritto all'esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone legate da vincolo di coniugio o unione civile, che abbiano avuto l'esigenza, in forza delle necessità della vita, di stabilire la loro dimora abituale e la residenza anagrafica in altro immobile.
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