Si discute se la validità dell'avviso emesso nei confronti del coobbligato in solido dipenda dalla notifica dell'avviso nei confronti della società cedente il complesso aziendale e dalla preventiva escussione di questa.
L'art. 14 del D.Lgs. n. 472/19972 distingue due diverse ipotesi di solidarietà, in caso di cessione d’azienda. Per le cessioni non in frode ai crediti tributari, prevede sì una responsabilità solidale del cessionario, fermo restando, però, il beneficio della preventiva escussione e nei limiti del valore dell'azienda o del ramo, e per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno della cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nello stesso periodo, anche se riferite a violazioni precedenti. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici e degli enti preposti all'accertamento (Cass. 14 marzo 2014, n. 5979). Tali limitazioni, invece, non sussistono in caso di cessione in frode ai creditori titolari di crediti tributari, in cui la solidarietà è diretta e paritetica, per cui non è necessario notificare alla cessionaria l'avviso di accertamento già notificato alla cedente (Cass. 29 dicembre 2020, n. 29722) e non sussiste il beneficium excussionis, per cui l'Erario dovrebbe prima recuperare le somme nei confronti del cedente e solo in via sussidiaria del cessionario.
Nella cessione conforme a legge si valorizza la diligenza del cessionario nell'assumere, prima della conclusione del negozio, informazioni sulla posizione debitoria del cedente, assumendo il primo una responsabilità sussidiaria, con beneficium excussionis, limitata nel quantum e nell'oggetto; invece, nella cessione in frode al Fisco, la responsabilità del cessionario è presunta iuris tantum, quando il trasferimento è effettuato entro 6 mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante e senza i limiti previsti per le cessioni conformi a legge (Cass. n. 29722 del 2020 cit.; Cass. 20 novembre 2020, n. 26480).
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