Un contribuente lamenta nullità degli atti di intimazione di pagamento per mancata indicazione degli elementi necessari al computo degli interessi, indicati solo nella cifra fissa finale.
La cartella di pagamento che segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito d’imposta e gli interessi relativi al tributo è congruamente motivata - riguardo al calcolo degli interessi maturati - con il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione ex artt. 7 della legge n. 212/2000 e 3 della legge n. 241/1990; invece, la cartella che costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, per soddisfare l'obbligo di motivazione, deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa circa gli interessi reclamati - che può anche implicitamente desumersi dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa o del tipo di tributo cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (Cass., Sez. U, sent. 14 luglio 2022, n. 22281).
Nella specie, derivando gli atti di intimazione da atti di accertamento esecutivi, l'indicazione dei criteri di computo degli interessi va cercata in essi e non negli atti derivati; basta che gli atti di intimazione richiamino i criteri di computo degli interessi contenuti negli atti a monte, con quantificazione degli ulteriori accessori.
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