Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 23 maggio 2025, n. 754

di Fabio Pace | 23 Maggio 2025
Rassegna di giurisprudenza 23 maggio 2025, n. 754

Si lamenta l’omesso accertamento della decadenza dal potere di rettifica.
L'avviso di liquidazione dell'imposta di registro con aliquota ordinaria e soprattassa a carico del compratore di un immobile ad uso abitativo che abbia indebitamente goduto in sede di registrazione del trattamento agevolato ex art. 1, sesto comma, della legge n. 168/1982, è soggetto a termine triennale di decadenza, ex art. 76, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986), dalla data in cui l'avviso stesso può essere emesso, cioè dal giorno della registrazione, quando i benefici non spettino per la falsa dichiarazione nel contratto dell'indisponibilità di altro alloggio o della mancata fruizione in altra occasione dell'agevolazione, o per l'enunciazione nel contratto stesso di un proposito di utilizzare direttamente il bene a fini abitativi già smentito da circostanze in atto o quando tale enunciato proposito sia poi rimasto ineseguito o ineseguibile, dal giorno in cui si sia verificata quest'ultima situazione (Cass., S.U., 21 novembre 2000, n. 1196). In caso di mendacio successivo, il termine di accertamento decorre dalla data della sua emersione (Cass., Sez. VI, 28 luglio 2015, n. 5960).
La previsione di un tempo predeterminato nel quale dovere conservare la situazione legittimante il beneficio segna anche il perimetro temporale dell'accertamento ed è dallo scadere di quel termine massimo che decorrono i tre anni di decadenza di cui all'art. 76, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, salvo che le condizioni per la revoca dell'agevolazione non siano state accertate prima, in tale caso correndo il termine decadenziale da tale momento. La combinazione del principio generale secondo cui un termine di decadenza è computabile dal momento in cui e fino a quando sussiste il potere di compiere l'accertamento con la specifica condizione posta dalla fattispecie in rassegna fa ritenere che è dallo spirare di tale ultimo momento che decorre il termine decadenziale, a meno che l'accertamento non sia intervenuto prima, giacché prima del decorso di tale termine l'attività di controllo potrebbe non assicurare il rispetto della norma cui è sottoposta l'agevolazione.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il testo tratta della decadenza dal potere di rettifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro in caso di indebita fruizione di trattamenti agevolati.