Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 23 maggio 2025, n. 754

di Fabio Pace | 23 Maggio 2025
Rassegna di giurisprudenza 23 maggio 2025, n. 754

La questione attiene agli effetti, preclusivi o no dell’appello, dell’accoglimento del ricorso del contribuente nei termini e limiti da questi indicati nella prodromica proposta di mediazione, non accolta dall’Ufficio.
L’accoglimento, da parte del giudice di primo grado, del ricorso originario in conformità alla proposta di mediazione formulata dal contribuente ex art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, non accettata dall’Ufficio, non preclude la possibilità, in capo al contribuente, di proporre appello avverso la detta sentenza, onde ottenere effetti favorevoli più ampi di quelli conseguenti alla proposta di mediazione, salvo il caso in cui abbia limitato la propria doglianza nel ricorso/reclamo negli stessi sensi di cui alla sua proposta di mediazione.
L’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, di scarsa diffusione, al punto che è stato abrogato nel 2023, prevedeva la mediazione tributaria come sorta di procedimento amministrativo facoltativo ante iudicium o, recte, pendente iudicio (il ricorrente poteva proporre la mediazione nel ricorso, avente valore anche di reclamo).
In caso di mancato raggiungimento dell’accordo si riapriva la fase giurisdizionale in CTP, che poteva decidere accogliendo totalmente o parzialmente il ricorso o rigettandolo. Il giudice non era vincolato dalla proposta, potendo accoglierla, così come ritenere totalmente infondato il ricorso. La proposta di mediazione, una volta respinta dall’Ufficio, non aveva più effetti, salvo quello circa le spese di lite (comma 9-bis).
Al di fuori di questa ipotesi, nel silenzio del legislatore, deve ritenersi che la proposta conservi efficacia solo nella fase della mediazione; una volta non accolta, il ricorso giudiziale segue il suo corso, in primo come nei successivi gradi. Pertanto, il contribuente, salva l’ipotesi in cui abbia limitato la propria doglianza nel ricorso/reclamo negli stessi sensi di cui alla sua proposta di mediazione, poteva proporre appello avverso la sentenza della CTP (o CGT-1) che abbia accolto il ricorso negli stessi termini della proposta dallo stesso formulata (e non accolta dall’Ufficio) per fare valere i motivi proposti con il ricorso stesso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il ricorso del contribuente accettato in conformità alla proposta di mediazione non preclude la possibilità di proporre appello avverso la sentenza della CTP.