La lite riguarda un provvedimento di irrogazione di sanzioni per mancato pagamento del maggiore contributo unificato. L'A.F. ritiene vi sia un automatismo nell'applicazione della sanzione, sostenendo di non dovere dare conto della gravità della violazione.
La disciplina di cui agli artt. 16 e 248 del TUSG, che regola il trattamento sanzionatorio per omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, è speciale rispetto alla disciplina generale regolata dall'art. 7 del D.Lgs. n. 472/1997 (Cass., Sez. 5, ord. 10 giugno 2021, n. 16283). In ragione del richiamo all'art. 71 del TUR, la sanzione è modulata tra il 100 e il 200%, quest'ultima applicabile se il contribuente non regolarizza la sua posizione o paga oltre il novantesimo giorno. In caso di insufficiente o mancato pagamento a seguito dell'invito, l'Ufficio competente al recupero procede, con separato atto emesso ex art. 16, comma 1-bis, del TUSG, a irrogare la sanzione di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 131/1986, in misura dal 100 al 200% del tributo dovuto in relazione ai giorni di ritardo nel pagamento del contributo unificato.
Le sanzioni amministrative, in tema di omesso pagamento del contributo unificato, vanno, quindi, applicate con riferimento agli artt. 16, comma 1-bis, del TUSG, e 71 del D.P.R. n. 131/1986. Mentre nel contesto del TUR il ritardo nel versamento del tributo assume autonoma rilevanza di illecito, il ritardo nel versamento del contributo unificato si consolida nell'unico trattamento sanzionatorio che rinvia alla disciplina di cui all'art. 71 cit. La misura del ritardo può connotare la gravità della violazione, una volta correlata al previsto rilievo della condotta tenuta dal contribuente, che costituisce indice di tale gravità (art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997) (Sez. 5, ord. 22 giugno 2023, n. 19791).
L'avviso di irrogazione della sanzione è congruamente motivato con il richiamo per relationem dell'invito al pagamento del contributo unificato, essendo la circolare del MEF 21 settembre 2011, n. 1/DF, che stabilisce la quantificazione della sanzione secondo il parametro dei giorni di ritardo, atto conoscibile dal contribuente.
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