Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 23 maggio 2025, n. 754

di Fabio Pace | 23 Maggio 2025
Rassegna di giurisprudenza 23 maggio 2025, n. 754

Si discute se la trasmissione all'ENEA dell'attestato di certificazione energetica sia adempimento necessario, a pena di decadenza, per fruire della detrazione delle spese sostenute per qualificazione energetica di edifici.
In tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l'omissione della comunicazione all'ENEA della conclusione dei lavori, prevista dall'art. 4 del D.M. 19 febbraio 2007, emesso in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344 ss. dell'art. 1 della legge n. 296/2006, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione fiscale, perché questa conseguenza non è prevista dalla disposizione e neppure può evincersi dall'interpretazione sistematica della normativa primaria e secondaria, in ragione della finalità per la quale l'adempimento è prescritto; pertanto, la detrazione compete qualora il richiedente dimostri di possedere i requisiti di cui alle lett. a) e b) del comma 348 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, mentre la comunicazione all'ENEA, nella disciplina vigente "ratione temporis" - prima dell'introduzione della previsione di cui al comma 2-quinquies dell'art. 14 del D.L. n. 63/2013, come inserito dall'art. 1, comma 2, lett. a), n. 3), della legge n. 232/2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e D.M. 11 maggio 2018- ha la specifica finalità statistica di consentire il monitoraggio del risparmio ottenuto a seguito degli interventi di riqualificazione energetica in ambito regionale e nazionale (art. 11 del D.M. 19 febbraio 2007), non prevedendosi alcuna valutazione o controllo da parte dell'ente in relazione alle singole segnalazioni.
In tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l'inosservanza del termine di 90 giorni dalla conclusione dei lavori per l'inoltro della comunicazione all'ENEA, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 19 febbraio 2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione, decadenza che, in assenza di un'espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da un'interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria, in considerazione delle finalità statistiche per le quali l'adempimento è prescritto (Cass., Sez. V, 21 marzo 2024, n. 7657).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La comunicazione all'ENEA per la certificazione energetica non è necessaria per ottenere la detrazione fiscale, ma serve solo a fini statistici.