Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 23 maggio 2025, n. 754

di Fabio Pace | 23 Maggio 2025
Rassegna di giurisprudenza 23 maggio 2025, n. 754

L'Ufficio nega la decadenza dal potere di emettere l'avviso di accertamento integrativo, in quanto non era decorso il termine quinquennale.
Nella specie, il termine applicabile è quello quinquennale ex art. 43, secondo comma, del D.P.R. n. 600/1973, perché vi era una situazione di omessa dichiarazione da parte del debitore principale.
In caso di solidarietà per debiti tributari, l'obbligo del cessionario è da considerare accessorio rispetto a quello del cedente, il che implica che il termine di decadenza si determina in base alla posizione del cedente. Del resto, il cessionario risponde per un debito altrui (il cedente), ragion per cui i termini di accertamento non possono che dipendere dalla posizione del debitore principale.
In caso di cessione d’azienda e di responsabilità della cessionaria per i debiti tributari della cedente ex art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997, ai fini della determinazione del termine decadenziale per l'accertamento dei redditi, occorre fare riferimento agli obblighi dichiarativi della cedente, perché la responsabilità della cessionaria non è del tutto autonoma, ma dipende dall'esistenza del debito della cedente.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il termine quinquennale per emettere l'avviso di accertamento integrativo non era decorso, in quanto dipendeva dalla situazione del debitore principale.