L’Agenzia contesta la considerazione delle dichiarazioni dei terzi sostenendo che, provenendo da creditori della società, assurgono a confessioni stragiudiziali.
Le dichiarazioni dei terzi hanno natura confessoria riguardo ai fatti ammessi sfavorevoli al dichiarante e nei confronti di questo. Tuttavia, nei confronti del soggetto sottoposto ad accertamento tributario, le dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari, senza che ciò comporti il venire meno del potere-dovere del giudice tributario di valutare l'attendibilità del contenuto delle dichiarazioni, secondo il principio della libera valutazione delle prove, confrontando le propalazioni raccolte e valutando la credibilità dei dichiaranti in base a elementi soggettivi e oggettivi, come la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con eventuali altri elementi acquisiti (Cass. ord. 30 ottobre 2024, n. 28022).
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