La censura attiene alla non assoggettabilità a TARI delle aree adibite a magazzini strumentali alla produzione e allo stoccaggio di prodotti finiti, in base alla considerazione che in tali locali si producono in via prevalente e continuativa rifiuti speciali.
Ex art. 1, comma 649, della legge n. 147/2013, nella determinazione delle superfici soggette a TARI non si tiene conto delle parti ove si formano in via prevalente e continuativa rifiuti speciali, in base al presupposto che al loro smaltimento deve provvedere il produttore. Il regolamento comunale deve indicare le aree dove si producono rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, nonché i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di tali attività produttive. Il magazzino deve essere servente rispetto all'opificio, esclusivamente connesso all'attività produttiva e consistere in un'area ove si producono rifiuti speciali, in modo stabile e preponderante rispetto ai rifiuti urbani assimilabili.
Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, non si tiene conto della parte dell'area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento dei magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive di rifiuti assimilati, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito di merci e/o mezzi di terzi (Cass. sent. 9 luglio 2024, n. 18689; Cass., Sez. 5, 28 marzo 2023, n. 8753 e n. 8754; Cass., Sez. 5, 30 marzo 2023, n. 9032).
Incombe sul contribuente la prova del collegamento funzionale e continuativo dei magazzini, nonché la prova della prevalenza e continuità della produzione di rifiuti speciali e del loro smaltimento o trattamento a carico del produttore (Cass., Sez. 5, 6 luglio 2022, n. 21335; Cass. n. 8753 e n. 8754 del 2023 cit.).
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