Si discute se solo la dichiarazione formale dello stato di inagibilità dell’immobile, con i successivi accertamenti, comporti il beneficio della riduzione d’imposta.
A prescindere dalla formale dichiarazione, il Comune può conoscere lo stato di inagibilità per altri atti ad esso formalmente noti.
Nell'ipotesi di immobile inagibile, l'IMU va ridotta, ex art. 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011, nella misura del 50%, anche in assenza di richiesta del contribuente, quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune (Sez. 6-5, ord. 26 marzo 2021, n. 8592; Sez. 5, sent. 10 giugno 2015, n. 12015; Sez. 5, ord. 29 maggio 2020, n. 10314). Inoltre, il regolamento comunale, quale fonte secondaria, non può derogare alla norma primaria (Cass., Sez. 5, sent. 15 ottobre 2014, n. 21771).
Nella specie, lo stato di inagibilità era noto al Comune, in quanto gli erano state presentate le pratiche per la ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso (anche con allegazione di fotografie, che evidenziavano lo stato dell'immobile negli anni interessati, privo di copertura). La formale dichiarazione, seppure richiesta dal regolamento, non era necessaria né la conoscenza aliunde dell’inagibilità, in capo al Comune, presupponeva la presenza di atti necessariamente provenienti da questo, quanto il possesso da parte dell'A.F. di atti di parte comprovanti i lavori che rendevano inagibile l'immobile nell’annualità di riferimento.
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