Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 16 maggio 2025, n. 753

di Fabio Pace | 16 Maggio 2025
Rassegna di giurisprudenza 16 maggio 2025, n. 753

Un contribuente contesta l’onere, per paralizzare l'esigibilità delle sanzioni, di dimostrare di avere effettuato il pagamento degli importi intimati o di avere subito una condanna penale per gli stessi fatti.
Il novellato art. 21 del D.Lgs. n. 74/2000 è entrato in vigore il 29 giugno 2024, così che, nella specie, non avendo il contribuente dedotto l'esistenza, alla data dell'udienza pubblica, di una sentenza dibattimentale assolutoria perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, con il corollario, ex art. 21-bis, del travolgimento delle sanzioni amministrative irrogate dall'Ufficio, si applica l'art. 21-ter, che prevede un rapporto tra i due tipi di sanzione, amministrativa e penale, fondato non sulla loro alternatività, ma sulla loro applicazione congiunta, purché coordinata e tesa a irrogare al soggetto un trattamento sanzionatorio complessivamente adeguato e proporzionato alla gravità e offensività dell'unico fatto materiale commesso.
Se, alla data di entrata in vigore del nuovo art. 21 cit., non è stata irrogata con provvedimento definitivo alcuna sanzione, né penale né amministrativa, l'autorità pubblica per prima chiamata a irrogare la sanzione di sua competenza non è condizionata dall'obbligo di determinare il trattamento sanzionatorio coordinandolo con la diversa sanzione precedentemente irrogata da un'altra autorità pubblica.
All'udienza pubblica il contribuente non ha né dedotto né documentato di avere riportato una condanna penale irrevocabile per gli stessi fatti per i quali gli era stata irrogata la sanzione amministrativa ancora sub iudice, così che nessun coordinamento l'Agenzia, in sede di irrogazione della sanzione di sua spettanza, o i giudici tributari di merito, in sede di controllo giurisdizionale della legittimità della stessa, dovevano operare tra il trattamento sanzionatorio amministrativo e un supposto precedente trattamento sanzionatorio penale.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il contribuente deve dimostrare il pagamento o la condanna penale per paralizzare l'esigibilità delle sanzioni. Il nuovo art. 21 del D.Lgs. n. 74/2000 coordina le sanzioni amministrative e penali per garantire un trattamento adeguato e proporzionato al fatto commesso.