Un contribuente contesta l’onere, per paralizzare l'esigibilità delle sanzioni, di dimostrare di avere effettuato il pagamento degli importi intimati o di avere subito una condanna penale per gli stessi fatti.
Il novellato art. 21 del D.Lgs. n. 74/2000 è entrato in vigore il 29 giugno 2024, così che, nella specie, non avendo il contribuente dedotto l'esistenza, alla data dell'udienza pubblica, di una sentenza dibattimentale assolutoria perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, con il corollario, ex art. 21-bis, del travolgimento delle sanzioni amministrative irrogate dall'Ufficio, si applica l'art. 21-ter, che prevede un rapporto tra i due tipi di sanzione, amministrativa e penale, fondato non sulla loro alternatività, ma sulla loro applicazione congiunta, purché coordinata e tesa a irrogare al soggetto un trattamento sanzionatorio complessivamente adeguato e proporzionato alla gravità e offensività dell'unico fatto materiale commesso.
Se, alla data di entrata in vigore del nuovo art. 21 cit., non è stata irrogata con provvedimento definitivo alcuna sanzione, né penale né amministrativa, l'autorità pubblica per prima chiamata a irrogare la sanzione di sua competenza non è condizionata dall'obbligo di determinare il trattamento sanzionatorio coordinandolo con la diversa sanzione precedentemente irrogata da un'altra autorità pubblica.
All'udienza pubblica il contribuente non ha né dedotto né documentato di avere riportato una condanna penale irrevocabile per gli stessi fatti per i quali gli era stata irrogata la sanzione amministrativa ancora sub iudice, così che nessun coordinamento l'Agenzia, in sede di irrogazione della sanzione di sua spettanza, o i giudici tributari di merito, in sede di controllo giurisdizionale della legittimità della stessa, dovevano operare tra il trattamento sanzionatorio amministrativo e un supposto precedente trattamento sanzionatorio penale.
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati