Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 16 maggio 2025, n. 753

di Fabio Pace | 16 Maggio 2025
Rassegna di giurisprudenza 16 maggio 2025, n. 753

Si lamenta violazione del litisconsorzio necessario con la società e gli altri soci. E’ proposta definizione accelerata, sul presupposto del rispetto del contraddittorio, essendo state le cause trattate simultaneamente.
Pur sussistendo litisconsorzio necessario con la società e l'altro socio, i ricorsi contro i singoli avvisi di accertamento sono stati comunque trattati congiuntamente e, quindi, il litisconsorzio è stato rispettato, essendo, anche, i ricorrenti consapevoli della pendenza dei vari giudizi, perché difesi dallo stesso procuratore.
In presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone e alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, allorquando, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, vi sia: 1) identità oggettiva quanto a "causa petendi" dei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni, sia della società, che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; 3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi a entrambi i giudici del merito; 4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici.
In tale caso, la ricomposizione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo, evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità e il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio. (Cass. 13 dicembre 2017, n. 29843; Cass. 18 febbraio 2010, n. 3830).

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il litisconsorzio necessario è stato rispettato nonostante la trattazione congiunta dei ricorsi, evitando una nullità che avrebbe causato un inutile dispendio di energie processuali.