Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 16 maggio 2025, n. 753

di Fabio Pace | 16 Maggio 2025
Rassegna di giurisprudenza 16 maggio 2025, n. 753

L'Agenzia, sostiene che il regime di non imponibilità IVA si applichi alle sole cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei quartieri generali militari internazionali, strumentali allo svolgimento delle attività essenziali all'espletamento delle funzioni istituzionali.
L'esenzione IVA ex art. 72 del D.P.R. n. 633/1972 si applica alle prestazioni rese nei confronti dei comandi militari, purché si tratti di attività funzionali allo sforzo comune di difesa e di agevolazione dello stabilimento, della costruzione, manutenzione e funzionamento dei quartieri generali interalleati sul territorio di uno Stato facente parte della NATO (Cass. ord. 17 novembre 2020, n. 26087; Cass. ord. 8 marzo 2021, n. 7439; Cass. ord. 26 ottobre 2021, n. 30110; ord. 9 maggio 2022, n. 14505); il fondamento dell'esenzione poggia sull'interesse della difesa comune (Corte giust. 26 aprile 2012, causa C-225/11, Able UK Ltd).
Ex art. 66, comma 21, del D.L. n. 331/1993, tra le operazioni agevolate di cui all'art. 72, terzo comma, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972, sono comprese le somministrazioni di acqua ed energia, erogate in qualsiasi forma, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative agli alloggi, necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali degli enti, anche se effettuate nei confronti del personale dipendente, sempre che i relativi oneri siano riconosciuti dagli enti stessi a proprio carico.
Evidente è l'adozione, ai fini della specificazione del presupposto oggettivo dell'applicabilità della disciplina, del parametro di indispensabilità delle cessioni e delle prestazioni di servizi, in rapporto allo scopo perseguito, che è quello di agevolare lo stabilimento, la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei quartieri generali interalleati sul territorio di uno Stato parte contraente del Trattato dell'Atlantico del Nord.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il regime di non imponibilità IVA si applica alle cessioni di beni e servizi verso i quartieri generali militari internazionali, strumentali alle attività istituzionali.