Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 16 maggio 2025, n. 753

di Fabio Pace | 16 Maggio 2025
Rassegna di giurisprudenza 16 maggio 2025, n. 753

L'Agenzia ritiene che la sopravvenienza attiva costituita da un credito riconosciuto in giudizio deve imputarsi all'annualità in cui l'importo oggetto di sopravvenienza è divenuto certo nella sua esistenza e nel suo esatto ammontare, occorrendo fare riferimento all'anno in cui la sentenza è depositata.
Le sopravvenienze attive che derivano dal riconoscimento di un credito - o dal disconoscimento di un debito preesistente - in sede giudiziale devono essere dichiarate nell'anno d’imposta in cui la sentenza che afferma il credito o disconosce il debito è stata depositata, che costituisce il momento nel quale la posta attiva diviene certa nella sua esistenza e obiettivamente determinabile, ai sensi dell'art. 109 del D.P.R. n. 917/1986, e sempre che l'efficacia esecutiva della sentenza di condanna non sia stata nel frattempo sospesa.
Una sopravvenienza attiva va assoggettata a imposta con riferimento all'esercizio in cui la posta attiva diviene certa (Cass. ord. 9 febbraio 2023, n. 3901; ord. 9 agosto 2022, n. 24580; sent. 25 gennaio 2020, n. 1508 ).
Dove la sopravvenienza consista nel venire meno di un costo già contabilmente rappresentato, rileva il momento in cui si è acquisita la giuridica certezza dell'inesistenza della posta passiva, cioè quello in cui si è verificato il fatto di gestione che ha prodotto il venire meno della stessa (Cass. ord. 17 luglio 2023, n. 20608).
Il requisito della certezza di un credito comporta che il relativo accertamento da parte del giudice sia divenuto definitivo (Cass., Sez. U, sent. 15 novembre 2016, n. 23225). Il requisito della certezza dell'esistenza dei componenti di reddito, ex art. 109, comma 1, del TUIR, va verificato in base a criteri essenzialmente economici. Non ha efficacia incisiva il passaggio in giudicato della sentenza, poiché una sua eventuale modifica realizzerebbe una sopravvenienza passiva, idonea a formare il reddito ex art. 101 del TUIR. Una sopravvenienza costituita da un rimborso d’imposta non si ritiene conseguita quando il diritto è riconosciuto, ma solo al termine del procedimento di emissione del provvedimento di rimborso, in cui occorre accertare l'inesistenza di debiti che potrebbero ridurre o annullare il rimborso (Cass. sent. 28 maggio 2008, n. 13948).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il credito riconosciuto in giudizio deve essere imputato all'annualità in cui è divenuto certo, secondo l'art. 109 del D.P.R. n. 917/1986.