Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 16 maggio 2025, n. 753

di Fabio Pace | 16 Maggio 2025
Rassegna di giurisprudenza 16 maggio 2025, n. 753

Una società invoca il diritto a indicare quale credito d’imposta gli acconti calcolati con il metodo storico, non versati per effetto della sospensione collegata al sisma in Abruzzo del 2009, il cui pagamento è stato dilazionato in 120 rate mensili.
In tema di agevolazioni fiscali concernenti il sisma Abruzzo 2009, non è autorizzato lo scomputo per l'intero delle somme dovute a titolo di acconti d’imposta, ove esse non siano ancora state versate per effetto della rateizzazione del pagamento, disposta dall'art. 39 della legge n. 78/2010, in favore dei contribuenti colpiti dall'evento sismico residenti nel cd. cratere, in quanto, da un lato, l'art. 22, comma 1, lett. b), del TUIR, autorizza solo lo scomputo delle somme effettivamente versate, dall'altro, l'art. 33, comma 28, ultima parte, della legge n. 183/2011, riduce l'importo dei tributi dovuti nella misura del 40%, sicché lo scomputo dell'intero rappresenterebbe un’ingiustificata locupletazione, non consentita dalla legge.
Scopo della normativa è agevolare, in maniera graduata, i soggetti colpiti dall'evento sismico dell'Abruzzo, senza che le disposizioni debbano essere interpretate in modo da recare agli interessati addirittura una locupletazione (Cass., Sez. 5, ord. 19 marzo 2024, n. 12558; Cass., Sez. 5, ord. 26 aprile 2024, n. 11242).
Limitare lo scomputo alle somme effettivamente versate consente, nel caso in cui il contribuente - nonostante la normativa emergenziale di sospensione dei pagamenti - abbia effettivamente corrisposto l'acconto per intero, il rimborso degli importi corrisposti in eccedenza alla misura del 40%, fissata dall'art. 33, comma 28, della legge n. 183/2011. La norma che riduce il tributo dovuto per un certo periodo di tempo rende quest'ultimo, se pagato integralmente, una sorta di indebito, essendo venuta meno, benché a posteriori, la causa del versamento, con conseguente diritto ex lege del contribuente alla restituzione (Sez. 5, 10 settembre 2014, n. 19037) (Cass., Sez. 5, ord. 3 aprile 2019, n. 24307).

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
La sospensione del pagamento degli acconti d’imposta per il sisma in Abruzzo non consente lo scomputo dell'intero importo, ma solo delle somme effettivamente versate.