Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 16 maggio 2025, n. 753

di Fabio Pace | 16 Maggio 2025
Rassegna di giurisprudenza 16 maggio 2025, n. 753

La Cassazione ritiene che si debba considerare la decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo circa la violazione dell’art. 8 della CEDU, in materia di accessi, ispezioni e verifiche delle autorità italiane presso i locali della società o, comunque, adibiti all’esercizio dell’attività professionale.
L’art. 8 della Convenzione va interpretato nel senso che include il rispetto della sede legale, delle succursali o di altri locali commerciali di una società, nonché il rispetto dei locali adibiti all’attività professionale.
Gli accessi ai locali commerciali e le verifiche ivi effettuate costituiscono ingerenza nel diritto al rispetto del domicilio e della corrispondenza. Inoltre, le autorità nazionali hanno un margine di discrezionalità più ampio quando si tratta dei locali commerciali di una persona giuridica o di locali adibiti ad attività professionali, piuttosto che quelli di una persona fisica.
I poteri relativamente ampi nelle fasi iniziali dei procedimenti fiscali non possono essere interpretati nel senso di conferire all’A.F. un potere discrezionale illimitato.
Il difetto di un’autorizzazione giudiziaria preventiva può essere compensato da altre garanzie efficaci contro gli abusi, come una procedura di reclamo soggetta a controllo giurisdizionale.
Il quadro giuridico interno non dà garanzie adeguate ed efficaci contro GdF e autorità fiscale, che esercitano un potere discrezionale illimitato, non essendone regolato il potere di valutare, in relazione ad accessi e ispezioni, l’adeguatezza, il numero, la durata e la portata delle operazioni e delle informazioni chieste.
La mancanza di autorizzazione giudiziaria preventiva non è bilanciata da altre garanzie effettive e adeguate contro abusi e arbitrarietà o da controlli giurisdizionali della loro legittimità, necessità e proporzionalità.
Poiché nel presente giudizio si rilevano profili di illegittimità negli accertamenti, per contrasto con l’art. 8 cit., che potrebbero rilevare, si assegna alle parti, ex art. 384, terzo comma, c.p.c., il termine di 60 giorni per depositare osservazioni sulla rilevanza della citata decisione nella specie, riservando all’esito la decisione.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Cassazione considera la decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sull'accesso e le ispezioni delle autorità italiane nei locali commerciali, richiedendo osservazioni sul suo impatto.